FORUM delle ASSOCIAZIONI
per la tutela dei " MAGREDI del CELLINA " del Friuli Venezia Giulia

LA RETE NATURA 2000 - La politica dell'Unione Europea in materia di tutela ambientale trova applicazione già nel 1971 con l'adesione all'accordo internazionale sulla protezione delle zone umide di importanza internazionale, la Convenzione di Ramsar. Successivamente vengono presi ulteriori provvedimenti legislativi in favore della conservazione di specie animali quali la Direttiva Uccelli 79/409/CEE nel 1979, la Convenzione di Berna nel 1982, la Convenzione di Bonn nel 1982 e degli ambienti naturali quali la Convenzione di Barcellona nel 1986, la Convenzione sulla Biodiversità nel 1992, in modo da completare il panorama normativo di interesse naturalistico.

Tuttavia, anticipando di qualche mese gli obiettivi emersi dal Summit di Rio de Janeiro, l'Unione emanava la Direttiva Habitat 92/43/CEE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche.

La Direttiva è uno strumento legislativo mirato alla conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario.

L'intero territorio dell'Unione Europea viene suddiviso in cinque differenti regioni biogeografiche: continentale, mediterranea, alpina, atlantica e macaronesica (Madeira, Canarie e Azzorre). All'interno di queste ultime vengono distinti circa 200 tipi di habitat diversi. 168 dei quali designati come Aree Speciali di Conservazione. Caratteristiche distintive degli habitat sono ad esempio la loro rarefazione sul territorio, la loro limitata estensione, la posizione strategica ai fini della sosta per le specie migratorie, la presenza di notevole diversità biologica la testimonianza dell'evoluzione dell'ambiente naturale attraverso i millenni.

Per quanto concerne le specie, sia animali che vegetali, la Direttiva distingue 632 specie, per la cui conservazione si richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione, e tra queste vengono considerate come "prioritarie" quelle a rischio di estinzione. Per gli animali sono vietati la cattura, l'uccisione, il disturbo e la distruzione dei loro siti di riproduzione e di rifugio. Per le piante sono vietate la raccolta e lo sradicamento. Per tutte le specie vengono, inoltre, vietati il possesso, il trasporto e la commercializzazione.

L'obiettivo finale della Direttiva era quello di creare, entro l'anno 2000, una rete europea, denominata Natura 2000, di zone speciali di conservazione attraverso la quale garantire il mantenimento ed, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il Ministero dell'Ambiente, attraverso il Servizio Conservazione della Natura, a seguito dell'esigenza di applicare per il territorio nazionale la Direttiva Habitat e per disporre di una conoscenza il più possibile completa sull'ambiente naturale nazionale ha ritenuto indispensabile avviare il "Progetto Bioitaly". Per mezzo della collaborazione delle Regioni, delle Province Autonome, dell'Unione Zoologica Italiana, della Società Italiana di Ecologia e della Società Botanica Italiana è stato realizzato l'aggiornamento e il completamento delle conoscenze sull'ambiente naturale ed in particolare sui biotopi e gli habitat naturali e seminaturali al fine di realizzare un sistema esauriente di informazione su base prevalentemente naturalistica.

DIRETTIVA HABITAT

PROGETTO BIOITALY

NATURA 2000

CONSERVAZIONE:

200 HABITAT
FLORA e FAUNA

Ministero dell'Ambiente:
Servizio Conservazione della Natura

Regioni
Province Autonome
Unione Zoologica Italiana
Società Italiana di Ecologia
Società Botanica Italiana

RETE EUROPEA:

AREE SIC
BIOTOPI

Fondamentalmente il progetto si sviluppa in due differenti momenti:

• individuazione e delimitazione sul territorio nazionale dei siti di importanza comunitaria secondo gli allegati della Direttiva Habitat;
• completamento dell'informazione sui siti mediante la compilazione di una scheda che prevede l'approfondimento dei dati relativi agli aspetti amministrativi e naturalistici e l'integrazione della lista dei siti con l'indicazione di habitat e specie che, seppur non riportate negli allegati della Direttiva, risultano comunque di pregio naturalistico a livello nazionale e regionale.

Tutti i dati vanno inseriti in un database e, attraverso il collegamento informatico di una rete nazionale che interfaccia il Servizio Conservazione della Natura con le unità periferiche regionali, le varie informazioni verranno aggiornate con periodiche attività di monitoraggio.

Per garantire l'uniformità di tutti i dati inseriti nel database e per permettere una gestione degli stessi più razionale è stato stabilito che tutte le informazioni relative ad ogni sito avessero un formato standard costituito cioè da un numero fisso di campi.

Per fare questo è stata adottata la classificazione dei campi così come prevede il programma europeo
CORINE - PROGETTO BIOTOPI.

I PRINCIPALI CAMPI DELLA SCHEDA SONO:
• IDENTIFICAZIONE DEL SITO - Codice del sito - Data - Aggiornamento - Codice del sito complesso - Referente - Nome del sito - Nome del sito complesso - Codice dei sottositi - Aree designate
• LOCALIZZAZIONE DEL SITO - Nome della Regione - Nome della Provincia - Codice della Regione - Superficie - Longitudine e latitudine - Altitudine
• INFORMAZIONI ECOLOGICHE - Codici degli habitat - Copertura degli habitat - Codici di designazione - Motivazione - Attività umane
• SPECIE - Viene descritta la presenza di specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, invertebrati e piante. Particolare risalto viene dato all'inserimento delle specie minacciate in riferimento alle convenzioni internazionali.
• DESCRIZIONE DEL SITO - Caratteristiche - Qualità - Vulnerabilità - Designazione - Proprietà - Documentazione - Storia - Cartografia 1:100.000


NORMATIVA COMUNITARIA IN SINTESI:

Rete Natura 2000 è il termine che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un insieme di aree destinate alla conservazione della diversità biologica del territorio dell'Unione ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali
Tale progetto, relativamente alla normativa, fa riferimento a due direttive comunitare:


DIRETTIVA UCCELLI - Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 103 del 25 aprile 1979. e Direttiva della Commissione del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (91/244/CEE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, II serie speciale, n. 45 del 13 giugno 1991.


DIRETTIVA HABITAT - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 206 del 22-7-92.  In Italia è stato recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Altre informazioni:

Direttiva "Uccelli selvatici": la Commissione decide di ricorrere alla Corte contro l'Italia

La Commissione Europea ha deciso di presentare ricorso alla Corte Europea di giustizia contro l'Italia ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE per inadempienza dell'Italia rispetto ad alcune disposizioni della direttiva "Uccelli selvatici" (direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) dell'Unione Europea (UE).

La decisione nei confronti dell'Italia riguarda le modalità di attuazione del regime di deroghe previsto dalla direttiva, in particolare l'incapacità della direttiva italiana di assicurare il rispetto di tutte le condizioni previste dal regime in alcune delle situazioni in cui sono richieste le deroghe. Inoltre la procedura riguarda le modalità secondo cui l'Italia disciplina la cattura di tre specie di uccelli selvatici utilizzati come esca. La cattura di esemplari appartenenti a specie di uccelli selvatici è proibita dalla direttiva ma, in via eccezionale, può essere consentita purché siano rispettate le severe condizioni del regime di deroghe previsto dalla direttiva. Tali condizioni non sono pienamente rispettate dalla normativa italiana.

La direttiva "Uccelli selvatici", adottata all'unanimità dal Consiglio sotto la presidenza francese nel 1979, che rappresenta il primo e uno dei più importanti atti normativi dell'UE in materia di conservazione della natura, istituisce un ampio programma di protezione delle specie di uccelli selvatici dell'UE. Diverse componenti della direttiva "Uccelli selvatici" concorrono a determinare tale programma di protezione. Una prima componente è quella relativa alla conservazione degli habitat ; una seconda componente consiste in una serie di divieti che riguardano minacce dirette per gli uccelli (come la distruzione deliberata di uova e nidi) ed altre attività associate come il commercio di esemplari vivi o morti . Una terza componente è quella che disciplina la caccia, limitando le specie soggette a pratiche venatorie, nonché i relativi periodi e metodi di caccia . Relativamente alla seconda e alla terza componente è possibile richiedere deroghe, purché sia assicurato il rispetto dei severi requisiti previsti.

conservazione degli habitat

DIRETTIVA UCCELLI - Direttiva n. 79/409/CEE

divieti che riguardano minacce dirette per gli uccelli

disciplina della caccia


La decisione nei confronti dell'Italia riflette la determinazione da parte della Commissione di assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di una normativa in grado di dare effettiva attuazione alla direttiva.
fonte: RAPID 9/12/98
 

Natura 2000 in Italia

Servizio Conservazione della Natura - Ministero dell'Ambiente - Dicembre 1999 - estratto integrale

Che succede nel frattempo

Fino alla redazione delle liste ufficiali, pur non essendo i SIC definitivamente inseriti nella rete essi devono comunque essere tutelati. Ciò è previsto dal Trattato dell'Unione, secondo i principi del quale non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per l'inclusione in Natura 2000, riconoscendone così il valore naturalistico, e dall'altra conduca attività che danneggiano i valori per i quali i siti sono stati identificati. A questo proposito esiste ormai una serie di precedenti legali dell'Unione secondo i quali la Commissione può attivare procedure di infrazione contro lo Stato membro che adotti un comportamento così contraddittorio.

Bisogna inoltre considerare che la Commissione Europea finanzia, attraverso lo strumento LIFE Natura, progetti di tutela e valorizzazione dei siti, riconoscendone così l'esistenza e il valore. Nel caso il sito interessato dal progetto venga danneggiato la Commissione può revocare l'erogazione del finanziamento. Esistono inoltre precedenti comunitari che permettono di sospendere anche finanziamenti europei di diversa origine quando questi vengano utilizzati in modo da danneggiare i siti proposti o designati.

 

BAROMETRO NATURA (del 14/11/2000)

Direttiva Uccelli

Direttiva Habitat

Stato membro

Numero dei siti designati

Area totale kmq

%del territorio nazionale

Mappe dei siti

Schede Natura 2000

Progressi

Numero di siti proposti

Totale area proposta kmq

%del territorio nazionale

Mappe dei siti

Schede Natura 2000

Valutazione delle liste nazionale

ITALIA

342

13.707

4,6%

conpleta e digitalizzata

incompleta e/o digitalizzata

incompleta, progressi notevoli dall'ultimo barometro natura

2.507

49.364

16,4%

conpleta e digitalizzata

conpleta e digitalizzata

elenco sostanziale ma ancora incompleto

Testi tratti da "Natura 2000 Newsletter", pubblicazione dell'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA' EUROPEE, Bruxelles
il testo completo lo potete scaricare qui (pdf)

 

DIRETTIVA HABITAT EEC 92/43 en - Commissione Europea, ambiente - European Commission,Environment en

Natura 2000 © Comunità europee, 1995-2000: it

ALLEGATO I: TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
ALLEGATO II: SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
ALLEGATO III: CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
ALLEGATO IV: SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA
ALLEGATO V: SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE
ALLEGATO VI: METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

 

L'ambiente a rischio

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DEL SITO

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Come si sono formati,aspetti geologici
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Comunicati/rassegna stampa 2000
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